Adottata in tutta la Comunità Europea, la sigla v.q.p.r.d significa vino di qualità prodotto in regione determinata e comprende sia i vini D.O.C. che quelli D.O.C.G.
La sigla D.O.C. sta invece per denominazione di origine controllata. Vi sono anche le sigle v.f.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. che vogliono rispettivamente indicare: vino frizzante di qualità prodotto in regione determinata e vino spumante di qualità prodotto in regione determinata.
Tutti questi vini di qualità sono stati istituiti con la legge 12.7.1963 n° 930 modificata con la legge 10.2.1992 n°164 secondo cui “per denominazione di origine dei vini s’intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, accompagnati o non con i nomi di vitigni o altre indicazioni usate per designare i vitigni che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente.”
Per ogni vino di qualità vi è un disciplinare di produzione che contiene notizie generali e il decreto di riconoscimento della denominazione di origine; questo in particolare definisce:
– la delimitazione della zona di produzione
– la varietà (o le varietà) di uva dalla quale di ottiene il vino
– le pratiche colturali che si devono e quelle che si possono attuare
– il metodo di vinificazione
– il grado alcolico naturale minimo dell’uva
– il rendimento per ettaro
– colore, odore e sapore del vino
– acidità totale minima
– grado alcolico complessivo minimo
Circa trecento sono le D.O.C. in Italia e riguardano oltre mille vini. Tutti questi, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti all’analisi chimica e alla prova di degustazione effettuata dall’apposita commissione di Assaggio presso la Camera di Commercio.